Statuto
Allegato "C" all'atto costitutivo della “A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia”
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.I.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA MUSICOTERA-PIA"
Art. 1: COSTITUZIONE
Viene costituita un'associazione privata denominata "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia". L'Associazione è senza scopo di lucro, è indi-pendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, ed è retta dal presente Statuto.
Art. 2: SEDE
L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze, Via Poggio Bracciolini n° 9, e l'Assemblea, a maggioranza semplice, potrà spostarla in ogni altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre decidere di aprire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
Art. 3: DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4: SCOPI
L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musicoterapia a livello nazionale ed internazionale, di istituire un ente esponenziale degli interessi professionali per tutti coloro che la esercitano in Italia, di stabilire, mantenere ed elevare gli standards clinici ed etici dei profes-sionisti, anche secondo le modalità previste nel Regolamento Interno che l’Associazione predisporrà.
Nel perseguimento di tali finalità, l'Associazione avrà cura di:
istituire un Registro Nazionale dei Musicoterapisti, composto da tre sezioni, chia-mate: “Elenco dei Musicoterapisti”, “Elenco dei Formatori di Area Musicoterapi-ca” ed “Elenco dei Supervisori”;
garantire il corretto esercizio della professione da parte dei soci, attraverso l’adozione di uno specifico codice deontologico;
tutelare gli interessi collettivi della categoria e fornire consulenza ed assistenza ai propri soci.
promuovere ricerche relative alle aree della musicoterapia e favorire l’organizzazione di riunioni scientifiche e tecniche, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative pubbliche e quant’altro si ritenga oppor-tuno per lo sviluppo della professione, ivi compresa la pubblicazione, anche a ca-rattere periodico, di riviste e stampati;
istituire borse di studio per la formazione e la ricerca in ambito musicoterapico;
assicurare ai soci la diffusione tempestiva delle informazioni, per tutte le proble-matiche relative alla professione, con l’istituzione, a tale scopo, di un servizio d’informazione e raccolta dati di tutte le attività inerenti alla professione;
favorire lo scambio, anche a livello internazionale, della cultura musicoterapica con ogni mezzo di comunicazione;
rappresentare e tutelare, anche davanti all’Autorità giudiziaria, gli interessi della categoria professionale e dei soci nei confronti di qualunque ente pubblico e priva-to;
predisporre un Regolamento contenente la regolamentazione tariffaria delle pre-stazioni vincolante per gli iscritti al Registro;
L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni,
anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli sco-pi sopra indicati.
Art. 5: SOCI
I soci dell'Associazione "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musico-terapia" sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che possiedono i requisiti stabiliti dal presente Statuto, ne condividono i contenuti, si impegnano alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscono al finanziamento dell’Associazione.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.
Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari e sostenitori, sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci fondatori coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
Possono diventare soci ordinari quegli operatori che in via stabile, continuativa e professionalmente corretta, svolgono prevalentemente attività di musicoterapia.
I soci fondatori contestualmente all'atto di costituzione o, in seguito, l'Assemblea potranno approvare un Regolamento Interno nel quale verrano indicati i requisiti occorrenti per l'ammissione a socio ordinario in presenza dei quali l'ammissione potrà essere deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo che si limiterà a verifi-care la sussistenza dei requisiti stessi.
Le successive modifiche del Regolamento Interno potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea e verranno approvate a maggioranza sempli-ce dall’Assemblea.
Nella diversa ipotesi che mancasse il Regolamento suddetto o l'aspirante socio non possedesse i requisiti per l'ammissione, la domanda di ammissione sarà sottoposta
all'esame preventivo del Consiglio Direttivo che la sottoporrà all'approvazione del-la Assemblea nella sua prima riunione. Questa delibererà con il voto segreto favo-revole della maggioranza dei soci iscritti.
La delibera dell'assemblea è insindacabile e l'esito verrà comunicato all'aspirante socio. Se l'esito sarà favorevole, l'aspirante socio dovrà far pervenire la quota so-ciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In difet-to, trascorso tale termine la delibera di ammissione perderà la sua efficacia.
Al fine di nominare nuovi soci, il Presidente può convocare anche apposite assem-blee straordinarie.
I soci ordinari esercitano diritto di voto, sono tenuti a rispettare nella pratica pro-fessionale le norme previste dal Codice Deontologico e sono tenuti a versare an-nualmente la quota associativa.
I soci onorari, personalità del mondo scientifico e accademico, vengono eletti all’unanimità dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.
I soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico, allo sviluppo della vita associativa; i soci sostenitori non esercitano diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.
Art. 6: RECESSO
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Asso-ciazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comuni-cazione scritta. Le quote versate non verranno restituite.
Art. 7: ESCLUSIONE E DECADENZA
Un socio potrà essere escluso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo
scopo previsto dal presente Statuto o quando sussistano gravi motivi. L'esclusione in tal caso sarà deliberata dalla maggioranza dei soci iscritti.
L'espulsione potrà anche essere deliberata dal Collegio dei Probiviri come sanzio-ne più grave.
Il socio decade quando:
non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine di tren-ta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui è stato invitato al pa-gamento;
ammesso dal Consiglio Direttivo, perché in possesso dei requisiti stabiliti dal Re-golamento, successivamente li perda.
In questi casi l'Assemblea si limita a prendere atto dell'avvenuta decadenza a mag-gioranza semplice dei presenti, salvo che, nella seconda ipotesi, con la maggioran-za degli iscritti non deliberi di conservare la qualità di socio in deroga ai requisiti posti dal Regolamento per l'ammissione.
Art. 8: ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia ":
- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Tesoriere e il Segretario, se nominati,
- il Revisore dei conti,
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 9: ASSEMBLEA
L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e potrà tenersi an-che in luogo diverso dalla sede, purchè in Italia.
L'assemblea è convocata dal Presidente, o da suo incaricato, o in sua assenza, dal vice Presidente, oppure, in ogni caso, da un quinto dei soci mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma contenente l'ordine del giorno che dovrà perveni-re almeno otto giorni prima a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci. In caso di mancata rituale convocazione, il socio comunque presente potrà chiede-re di rinviare di due ore la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, l'assemblea dovrà ritenersi validamente costituita. La rinuncia viene messa a verbale e sottoscritta dal socio rinunciatario.
Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo dei soci potranno essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assem-blea.
Il domicilio dei soci risultante dal Libro Soci dovrà essere aggiornato a cura ed onere di questi. In caso di mancato ricevimento della convocazione inviata all’ultimo domicilio comunicato il socio non potrà eccepire il difetto di convoca-zione.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'eserci-zio finanziario; a tal fine può convocarla anche il Sindaco Revisore dei conti.
Spetta all'assemblea:
a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
c) stabilire le quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base
del fabbisogno previsto;
d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Sin-daco revisore dei conti e deliberare eventuali compensi o rimborsi spese per gli e-letti alle cariche sociali;
e) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;
f) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dai soci fondatori; nonché, stabilire codici di comportamento degli asso-ciati;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devolu-zione dei beni;
h) deliberare su ogni altra questione proposta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o va-canza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'assemblea, in prima convocazione, delibera sempre a maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, tranne quando il voto è segreto e si svolge con le mo-dalità proposte dal Presidente perché:
è previsto dallo Statuto;
è deciso dall'Assemblea;
attiene a questioni che riguardano la persona di un socio.
Il voto può essere esercitato anche per delega conferita ad altro socio. È previsto un numero massimo di tre deleghe per socio.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
I verbali saranno raccolti e conservati in apposito Libro.
Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea, secondo le modalità di elezione stabilite per Regolamento o, in difetto, dal Presi-dente e dura in carica tre anni. L'assemblea può stabilire una diversa durata.
Il Consiglio collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria, fi-nanziaria ed organizzativa dell'Associazione. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; presenta i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; svolge anche le funzioni di tesoriere o delega all'uopo un suo componente ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.
Il Consiglio è composto da un numero variabile, non inferiore a tre e non superiore a quindici soci; è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla mag-gioranza dei componenti almeno una volta ogni sei mesi, è costituito validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza sem-plice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustifi-care la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica per qualunque motivo del Consigliere, il Consiglio provvederà alla cooptazione del socio risulta-to il primo dei non eletti per numero dei voti, e così in progressione in caso di
mancata accettazione; se si è effettuato il voto di lista, il Consigliere cooptato sarà il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere uscente. Il Consi-glio resterà comunque in carica finché il numero dei suoi componenti non scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, inoltre, ove le materie all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti e rappresentanti di Associazioni esterne per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto di voto.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale.
Art. 11: PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea e presie-de anche il Consiglio Direttivo di cui fa parte. E’ eletto Presidente il socio che ot-tiene il voto della maggioranza degli iscritti o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti nel ballottaggio che verrà effettuato tra i due candidati che avranno ottenuto più voti.
La durata della carica non è comunque differente da quella del Consiglio Direttivo.
Egli agisce in collaborazione con il Consiglio Direttivo e in conformità alle indi-cazioni dell'Assemblea della quale esegue le deliberazioni. Ha la legale rappresen-tanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa. Egli può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale com-penso che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12: VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo all’interno del
Consiglio stesso e svolge la medesima funzione anche nell’Assemblea. Egli sosti-tuisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal ca-so, entro sessanta giorni, deve convocare l'assemblea per la nuova elezione.
Art. 13: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 14: SINDACO REVISORE DEI CONTI
Il Sindaco revisore dei conti è nominato dall’atto costitutivo o, in seguito, dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Il Sindaco revisore ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilan-cio consuntivo e presenta all'assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
Art. 15: PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio finanziario dell'Associazione “A.I.M. Associazione Italiana Profes-sionisti della Musicoterapia” è costituito:
- dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi dei soci e dei sostenitori,
- da garanzie e fideiussioni dei soci,
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- da donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative,
- dal ricavato dell'attività sociale.
Art. 16: QUOTE SOCIALI
Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono pagare la quota associativa stabilita dal-
l'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie del-l'Associazione.
Art. 17: MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo devono essere approvate dall'As-semblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.
Art. 18: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, anche estranei all’associazione, viene costituito al fine di sorvegliare il comportamento dei soci, e di prendere ogni necessario prov-vedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice deontologico adottato dall’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni, salvo diversa deliberazione assembleare, decide a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospen-sione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall'Assemblea) e l'espulsione.
L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l'esclu-sione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Col-legio dei Probiviri.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contesta-zione degli addebiti ed invito a fornire le proprie giustificazioni.
Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 soci.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
Art. 19: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra appro-vata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi.
ART. 20: NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.
Il presente Statuto è conforme a quanto approvato e sottoscritto presso lo studio del Notaio Stefano Bigozzi al momento della Costituzione dell'Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia avvenuta a Firenze il 20 Giugno 2002
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.I.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA MUSICOTERA-PIA"
Art. 1: COSTITUZIONE
Viene costituita un'associazione privata denominata "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia". L'Associazione è senza scopo di lucro, è indi-pendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, ed è retta dal presente Statuto.
Art. 2: SEDE
L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze, Via Poggio Bracciolini n° 9, e l'Assemblea, a maggioranza semplice, potrà spostarla in ogni altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre decidere di aprire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
Art. 3: DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4: SCOPI
L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musicoterapia a livello nazionale ed internazionale, di istituire un ente esponenziale degli interessi professionali per tutti coloro che la esercitano in Italia, di stabilire, mantenere ed elevare gli standards clinici ed etici dei profes-sionisti, anche secondo le modalità previste nel Regolamento Interno che l’Associazione predisporrà.
Nel perseguimento di tali finalità, l'Associazione avrà cura di:
istituire un Registro Nazionale dei Musicoterapisti, composto da tre sezioni, chia-mate: “Elenco dei Musicoterapisti”, “Elenco dei Formatori di Area Musicoterapi-ca” ed “Elenco dei Supervisori”;
garantire il corretto esercizio della professione da parte dei soci, attraverso l’adozione di uno specifico codice deontologico;
tutelare gli interessi collettivi della categoria e fornire consulenza ed assistenza ai propri soci.
promuovere ricerche relative alle aree della musicoterapia e favorire l’organizzazione di riunioni scientifiche e tecniche, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative pubbliche e quant’altro si ritenga oppor-tuno per lo sviluppo della professione, ivi compresa la pubblicazione, anche a ca-rattere periodico, di riviste e stampati;
istituire borse di studio per la formazione e la ricerca in ambito musicoterapico;
assicurare ai soci la diffusione tempestiva delle informazioni, per tutte le proble-matiche relative alla professione, con l’istituzione, a tale scopo, di un servizio d’informazione e raccolta dati di tutte le attività inerenti alla professione;
favorire lo scambio, anche a livello internazionale, della cultura musicoterapica con ogni mezzo di comunicazione;
rappresentare e tutelare, anche davanti all’Autorità giudiziaria, gli interessi della categoria professionale e dei soci nei confronti di qualunque ente pubblico e priva-to;
predisporre un Regolamento contenente la regolamentazione tariffaria delle pre-stazioni vincolante per gli iscritti al Registro;
L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni,
anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli sco-pi sopra indicati.
Art. 5: SOCI
I soci dell'Associazione "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musico-terapia" sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che possiedono i requisiti stabiliti dal presente Statuto, ne condividono i contenuti, si impegnano alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscono al finanziamento dell’Associazione.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.
Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari e sostenitori, sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci fondatori coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
Possono diventare soci ordinari quegli operatori che in via stabile, continuativa e professionalmente corretta, svolgono prevalentemente attività di musicoterapia.
I soci fondatori contestualmente all'atto di costituzione o, in seguito, l'Assemblea potranno approvare un Regolamento Interno nel quale verrano indicati i requisiti occorrenti per l'ammissione a socio ordinario in presenza dei quali l'ammissione potrà essere deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo che si limiterà a verifi-care la sussistenza dei requisiti stessi.
Le successive modifiche del Regolamento Interno potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea e verranno approvate a maggioranza sempli-ce dall’Assemblea.
Nella diversa ipotesi che mancasse il Regolamento suddetto o l'aspirante socio non possedesse i requisiti per l'ammissione, la domanda di ammissione sarà sottoposta
all'esame preventivo del Consiglio Direttivo che la sottoporrà all'approvazione del-la Assemblea nella sua prima riunione. Questa delibererà con il voto segreto favo-revole della maggioranza dei soci iscritti.
La delibera dell'assemblea è insindacabile e l'esito verrà comunicato all'aspirante socio. Se l'esito sarà favorevole, l'aspirante socio dovrà far pervenire la quota so-ciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In difet-to, trascorso tale termine la delibera di ammissione perderà la sua efficacia.
Al fine di nominare nuovi soci, il Presidente può convocare anche apposite assem-blee straordinarie.
I soci ordinari esercitano diritto di voto, sono tenuti a rispettare nella pratica pro-fessionale le norme previste dal Codice Deontologico e sono tenuti a versare an-nualmente la quota associativa.
I soci onorari, personalità del mondo scientifico e accademico, vengono eletti all’unanimità dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.
I soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico, allo sviluppo della vita associativa; i soci sostenitori non esercitano diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.
Art. 6: RECESSO
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Asso-ciazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comuni-cazione scritta. Le quote versate non verranno restituite.
Art. 7: ESCLUSIONE E DECADENZA
Un socio potrà essere escluso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo
scopo previsto dal presente Statuto o quando sussistano gravi motivi. L'esclusione in tal caso sarà deliberata dalla maggioranza dei soci iscritti.
L'espulsione potrà anche essere deliberata dal Collegio dei Probiviri come sanzio-ne più grave.
Il socio decade quando:
non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine di tren-ta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui è stato invitato al pa-gamento;
ammesso dal Consiglio Direttivo, perché in possesso dei requisiti stabiliti dal Re-golamento, successivamente li perda.
In questi casi l'Assemblea si limita a prendere atto dell'avvenuta decadenza a mag-gioranza semplice dei presenti, salvo che, nella seconda ipotesi, con la maggioran-za degli iscritti non deliberi di conservare la qualità di socio in deroga ai requisiti posti dal Regolamento per l'ammissione.
Art. 8: ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione "A.I.M. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia ":
- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Tesoriere e il Segretario, se nominati,
- il Revisore dei conti,
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 9: ASSEMBLEA
L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e potrà tenersi an-che in luogo diverso dalla sede, purchè in Italia.
L'assemblea è convocata dal Presidente, o da suo incaricato, o in sua assenza, dal vice Presidente, oppure, in ogni caso, da un quinto dei soci mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma contenente l'ordine del giorno che dovrà perveni-re almeno otto giorni prima a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci. In caso di mancata rituale convocazione, il socio comunque presente potrà chiede-re di rinviare di due ore la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, l'assemblea dovrà ritenersi validamente costituita. La rinuncia viene messa a verbale e sottoscritta dal socio rinunciatario.
Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo dei soci potranno essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assem-blea.
Il domicilio dei soci risultante dal Libro Soci dovrà essere aggiornato a cura ed onere di questi. In caso di mancato ricevimento della convocazione inviata all’ultimo domicilio comunicato il socio non potrà eccepire il difetto di convoca-zione.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'eserci-zio finanziario; a tal fine può convocarla anche il Sindaco Revisore dei conti.
Spetta all'assemblea:
a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
c) stabilire le quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base
del fabbisogno previsto;
d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Sin-daco revisore dei conti e deliberare eventuali compensi o rimborsi spese per gli e-letti alle cariche sociali;
e) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;
f) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dai soci fondatori; nonché, stabilire codici di comportamento degli asso-ciati;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devolu-zione dei beni;
h) deliberare su ogni altra questione proposta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o va-canza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'assemblea, in prima convocazione, delibera sempre a maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, tranne quando il voto è segreto e si svolge con le mo-dalità proposte dal Presidente perché:
è previsto dallo Statuto;
è deciso dall'Assemblea;
attiene a questioni che riguardano la persona di un socio.
Il voto può essere esercitato anche per delega conferita ad altro socio. È previsto un numero massimo di tre deleghe per socio.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
I verbali saranno raccolti e conservati in apposito Libro.
Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea, secondo le modalità di elezione stabilite per Regolamento o, in difetto, dal Presi-dente e dura in carica tre anni. L'assemblea può stabilire una diversa durata.
Il Consiglio collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria, fi-nanziaria ed organizzativa dell'Associazione. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; presenta i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; svolge anche le funzioni di tesoriere o delega all'uopo un suo componente ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.
Il Consiglio è composto da un numero variabile, non inferiore a tre e non superiore a quindici soci; è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla mag-gioranza dei componenti almeno una volta ogni sei mesi, è costituito validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza sem-plice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustifi-care la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica per qualunque motivo del Consigliere, il Consiglio provvederà alla cooptazione del socio risulta-to il primo dei non eletti per numero dei voti, e così in progressione in caso di
mancata accettazione; se si è effettuato il voto di lista, il Consigliere cooptato sarà il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere uscente. Il Consi-glio resterà comunque in carica finché il numero dei suoi componenti non scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, inoltre, ove le materie all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti e rappresentanti di Associazioni esterne per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto di voto.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale.
Art. 11: PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea e presie-de anche il Consiglio Direttivo di cui fa parte. E’ eletto Presidente il socio che ot-tiene il voto della maggioranza degli iscritti o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti nel ballottaggio che verrà effettuato tra i due candidati che avranno ottenuto più voti.
La durata della carica non è comunque differente da quella del Consiglio Direttivo.
Egli agisce in collaborazione con il Consiglio Direttivo e in conformità alle indi-cazioni dell'Assemblea della quale esegue le deliberazioni. Ha la legale rappresen-tanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa. Egli può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale com-penso che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12: VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo all’interno del
Consiglio stesso e svolge la medesima funzione anche nell’Assemblea. Egli sosti-tuisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal ca-so, entro sessanta giorni, deve convocare l'assemblea per la nuova elezione.
Art. 13: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 14: SINDACO REVISORE DEI CONTI
Il Sindaco revisore dei conti è nominato dall’atto costitutivo o, in seguito, dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Il Sindaco revisore ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilan-cio consuntivo e presenta all'assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
Art. 15: PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio finanziario dell'Associazione “A.I.M. Associazione Italiana Profes-sionisti della Musicoterapia” è costituito:
- dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi dei soci e dei sostenitori,
- da garanzie e fideiussioni dei soci,
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- da donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative,
- dal ricavato dell'attività sociale.
Art. 16: QUOTE SOCIALI
Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono pagare la quota associativa stabilita dal-
l'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie del-l'Associazione.
Art. 17: MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo devono essere approvate dall'As-semblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.
Art. 18: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, anche estranei all’associazione, viene costituito al fine di sorvegliare il comportamento dei soci, e di prendere ogni necessario prov-vedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice deontologico adottato dall’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni, salvo diversa deliberazione assembleare, decide a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospen-sione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall'Assemblea) e l'espulsione.
L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l'esclu-sione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Col-legio dei Probiviri.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contesta-zione degli addebiti ed invito a fornire le proprie giustificazioni.
Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 soci.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
Art. 19: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra appro-vata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi.
ART. 20: NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.
Il presente Statuto è conforme a quanto approvato e sottoscritto presso lo studio del Notaio Stefano Bigozzi al momento della Costituzione dell'Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia avvenuta a Firenze il 20 Giugno 2002
Dom 15 Giu 2008, 14:13 | Visualizzazioni: 8537
