Codice Deontologico
Con atto sottoscritto dai soci fondatori in data 20 giugno 2002 é stata costituita un'Associazione privata denominata "A.I.M. (aiemme) Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia".
L'Associazione nasce dal lavoro svolto dalla ìConfederazione Italiana delle Associazioni di Musicoterapia (ConfIAM), attiva dal 1994, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della professionalità degli operatori del settore e tutelare il corretto esercizio della professione.
L'Associazione intratterrà con la 'Confederazione Italiana delle Associazioni di Musicoterapia (ConfIAM)' e con le associazioni confederate nella medesima relazioni ispirate alla pi? ampia collaborazione, al costante coordinamento ed alla reciproca consultazione.
L'Associazione si rivolge a tutti coloro i quali, fondando le loro ricerche e la loro pratica su una base di specifiche conoscenze scientifiche, discusse e condivise, nella loro pratica professionale uitilizzano il suono e/o la musica per stabilire valide relazioni con soggetti affetti da disabilità conseguenti a malattie neurologiche e/o psichiatriche allo scopo di veicolare messaggi a contenuto preventivo e riabilitativo, ovverosia con soggetti non affetti da disabilità, minori o adulti, allo scopo di favorire lo sviluppo o il mantenimento del benessere e dell'armonia psico-fisica.
L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musicoterapia a livello nazionale ed internazionale, di istituire un ente esponenziale degli interessi professionali per tutti coloro che la esercitano in Italia, di stabilire, mantenere ed elevare gli standards clinici ed etici dei professionisti.
A tal proposito, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto con il presente atto, che ne costituisce parte integrante, si stabiliscono le norme di comportamento che gli associati con l'iscrizione all'Associazione si impegnano ad osservare nella condivisa opinione che una condotta non deontologicamente corretta lede il funzionamento dell'Associazione e, soprattutto, l'immagine di tutta la categoria professionale nei confronti della pubblica opinione, del legislatore e della Pubblica Amministrazione.
1) Gli Associati, come professionisti operanti nel settore della musicoterapia, si impegnano:
a) Ad applicare leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro.
b) A favorire la crescita professionale dei propri collaboratori.
c) Ad assumere atteggiamenti responsabili con gli utenti, informando l'esercizio della professione ai seguenti principi:
le condizioni di religione, razza, origine etnica, status sociale, sesso età non devono nuocere all'impegno dei musicoterapisti verso l'utente. I musicoterapisti rispetteranno con rigore opinione, valori, modi di essere dell'utente, anche se non condivisi;
i musicoterapisti prendono in considerazione la domanda di intervento fatta direttamente dall'utente o da chi ne ha la rappresentanza ed instaurano con il medesimo un rapporto professionale avente carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. L'inizio e la prosecuzione dell'intervento sono subordinati al libero consenso dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente. Il rapporto é sottoposto a frequenti verifiche in relazione al trattamento scelto ed agli eventuali progressi;
i musicoterapisti operano sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e, laddove ne ricorrano i presupposti, possono avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale, nonché trasferire il caso ad altro operatore competente, qualora vengano meno il livello o l'area di competenza;
i musicoterapisti sono tenuti al mantenimento scrupoloso del registro professionale. La rivelazione del segreto professionale é consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell'utente o di chi ne detiene la legale rappresentanza;
i musicoterapisti che, nell'esercizio della professione, vengano a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili devono contrastarle anche quando i soggetti passivi appaiano consenzienti
d) Ad assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dei colleghi di lavoro e degli altri professionisti, informando l'esercizio della professione ai seguenti principi:
i musicoterapisti, nei rapporti con altre professioni, sono tenuti al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze nell'esclusivo interesse del paziente. A tale scopo, i musicoterapisti sono tenuti a fornire ai colleghi con cui collaborano informazioni precise sulla metodologia applicata e, nel caso in cui il paziente si sottoponga ad altre terapie, ad assumere informazioni sulle stesse ed a comunicare frequentemente con i relativi professionisti;
i musicoterapisti non devono fornire le proprie prestazioni ad un paziente in cura presso un altro collega della stessa area di competenza. Nella risoluzione dei contrasti professionali, i musicoterapisti si atterranno ai canoni della correttezza. Nel caso di accertata mancanza di competenza di un collega, i musicoterapisti devono, in primo luogo, curare il benessere dell'utente, esprimendo critiche soltanto attraverso i canali appropriati.
e) Ad ispirare l'esercizio dell'attività professionale all'aggiornamento continuo e diversificato, allo scopo di conseguire e mantenere il pi? alto livello nella propria formazione teorico-pratica.
f) A mantenere rapporti corretti e moralmente integri con la Pubblica Amministrazione, con i partiti politici e con i gruppi di interesse.
2) Gli Associati, nell'ambito dell'Associazione, si impegnano:
a) A partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione fornendo il proprio contributo anche di critica in modo leale e trasparente.
b) A contribuire alle scelte dell'Associazione avendo di mira gli scopi dell'Associazione e non interessi propri, particolari o diversi.
c) A rispettare le decisioni dell'Associazione.
d) A non partecipare ad organizzazioni conflittuali e ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione che possa modificare il rapporto con l'Associazione e gli altri Associati.
3) Gli eletti alle cariche sociali si impegnano:
a) A fornire tutti i chiarimenti richiesti in merito alla correttezza del loro comportamento, sia in ambito associativo che nella loro attività professionale.
b) Ad assumere gli incarichi al solo scopo di perseguire gli interessi dell'Associazione e non i propri.
c) A mantenere un comportamento equilibrato ed ispirato ad equità nella gestione dell'Associazione.
d) A contribuire a mantenere l'unità della categoria nei confronti dell'esterno senza con ciò limitare il dibattito interno.
e) A non divulgare informazioni conosciute nello svolgimento dell'incarico.
f) A dimettersi dagli incarichi quando la permanenza nella carica possa ledere l'immagine dell'Associazione.
4) Compete al Collegio dei Probiviri valutare il rispetto del presente Codice deontologico da parte degli Associati, secondo quanto previsto dallo Statuto.
CODICE DEONTOLOGICO
1. IL MUSICOTERAPISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE: FUNZIONI E COMPETENZE
1.1 - Il presente codice è l'insieme dei principi e delle regole cui è tenuto il musicoterapista (MTP) nell'esercizio della professione. Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l'esercizio della professione stessa.
1.2 - Scopo di tale somma di regole e principi è quello di essere un riferimento generale per tutti i musicoterapisti, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti terici e pratici, le loro mete. Essi fondano le loro ricerche e la loro pratica su una base di specifiche conoscenze scientifiche, discusse e condivise. nella loro pratica professionale utilizzano il suono e/o la musica per stabilire valide relazioni con soggetti affetti da disabilità conseguenti a malattie neurologiche e/o psichiatriche allo scopo di veicolare messaggi a contenuto preventivo e/o riabilitativo.?Ancora possono usare tali strumenti con soggetti non affetti da disabilità, minori o adulti, allo scopo di favorire lo sviluppo o il mantenimento del benessere e dell'armonia psico-fisica. per poter realizzare tali scopi i MTP debbono venire a contatto con la vita più intima e privata dei loro clienti. tali specificità professionali li obbliga ad offrire le maggiori garanzie etiche.
1.3 - Il MTP, in situazione di "vacatio legis" è attualmente abilitato all'esercizio della professione ottemperando ad un iter formativo e professionale che lo induca a rispettare nella sua professione i seguenti principi etici fondamentali:
a) COMPETENZA derivante da una formazione teorico-pratica di alto livello, continuamente aggiornata e supervisionata;
b) RESPONSABILITA' che concerne l'assumenrsi pienamente la scelta dell'applicazione, delle conseguenze, dei metodi e delle tecniche che mette in pratica.
c) RISPETTO E PROMOZIONE DEL DIRITTO DELLE PERSONE E DELLA LORO DIGNITA' particolarmente riguardo alla loro libertà psichica, dignità, rispetto della privatezza, dell'autonomia e del benessere psichico.
1.4 - Il MTP deve utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione
1.5 - Il comportamento del MTP deve essere consono alla dignità professionale. In nessun caso il MTP abuserà della sua posizione professionale stessa.
2. RAPPORTO CON L'UTENTE
2.1 - Le condizioni di religione, razza, origine etnica, status sociale, sesso età non devono nuocere all'impegno del MTP verso l'utente.
2.2 - Il MTP è tenuto alla salvaguardia dell'espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la qualità della vita. deve prendere in considerazione la domanda di intervento fatta direttamente dall'utente (o da chi lo rappresenta).
2.3 - Il MTP, nel prendersi in carico l'utente, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorisce il rapporto solo finché è necessario, sottopone a frequenti verifiche il trattamento e gli eventuali progressi
2.4 - Il MTP opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e programma l'intervento terapeutico in collaborazione con l'équipe di riferimento in cui tale figura professionale ha la responsabilità clinicadell'intervento stesso. Tale indicazione deve essere ottemperata sia che egli operi in campo pubblico che privato
2.5 - Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri
2.6 - Il MTP, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il MTP può trasferire il caso ad altro operatore competente (purché non rechi danno all'utente) là dove vengano meno il livello e l'area di competenza, concordando contenuti e modalità con l'utente.
2.7 - L'inizio e la prosecuzione dell'intervento sono subordinati al libero consenso dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto su decisione del terapista
2.8 - Il MTP rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell'utente, anche se non condivisi.
2.9 - Il MTP è tenuto al mantenimento scrupoloso del registro professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate.
2.10 - La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell'utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
2.11 - Il MTP deve aver cura del materiale relativo all'utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell'utente. Per i video dovrà avere la firma dell'utente o del suo legale rappresentante.
2.12 - Il MTP potrà eventualmente far visita al domicilio dell'utente solo su sua richiesta e per motivi di lavoro
2.13 - Il MTP che nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.
2.14 - Il MTP deve aver cura della propria salute fisica e psichica. Qualora esistano da parte sua difficoltà di questo tipo che interferiscono con il proprio lavoro deve esserne consapevole e adoperarsi per una loro corretta gestione.
2.15 - L'intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell'utente, tenendo conto del suo stato psico-fisico senza menomazione dei suoi diritti.
3. RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
3.1 - Il MTP è tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell'interesse del paziente. E' tenuto di conseguenza ad una collaborazione professionalmente corretta all'interno dell'équipe di riferimento
3.2 - Il MTP è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulla metodologia applicata. nel caso in cui il paziente si sottoponga ad altre terapie, deve informarsi quali siano e comunicare frequentemente con i rispettivi professionisti allo scopo di ottenere un proficuo scambio comunicativo
3.3 - Il MTP non deve fornire le proprie prestazioni ad un paziente che è in cura presso un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso.
3.4 - Il MTP deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza; nel caso di dimostrata e accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell'utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati
3.5 - Il MTP che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l'utente contro l'incompetenza di un collega, deve essere aiutato dall'Ordine Professionale
4. RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
4.1 - Il MTP deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure dell'Ente in cui è inserito con un rapporto corretto verso l'organizzazione usando prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborare per attivarne nuovi
4.2 - Il MTP deve tendere a sviluppare l'attività professionale con aggiornamento continuo e diversificato?
5. IL CONTESTO SOCIALE
5.1 - Il MTP deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita
5.2 - Il MTP deve predisporre studi, ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particoalre attenzione agli svantaggiati.
5.3 - Il MTP deve rendersi interprete e creare coscienza nei cittadini dei loro problemi individuali e di gruppo favorendo il processo di accrescimento della collettività??


